Risposte alle domande più frequenti

HAI QUALCHE DOMANDA?

    La detrazione spetta a chi sostiene la spesa. Quindi, non solo i proprietari degli immobili, ma anche, per esempio, i locatari o i comodatari. 

    La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Nei casi in cui l’immobile venga ceduto prima dei 10 anni le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente all’acquirente, a meno che non ci sia un accordo diverso tra le parti.

    No, la sostituzione di pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria, che possono fruire della detrazione solo quando sono eseguiti su parti comuni del condominio. Tuttavia, se il lavoro fa parte di un intervento più vasto, agevolabile – come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi – anche la spesa per la sostituzione del pavimento può essere detratta.

    Rientrano nella manutenzione ordinaria i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

    Sì, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali.

    Sì, a condizione che il compromesso sia stato registrato e che si sia stati immessi nel possesso dell’immobile

    I lavori edili possono godere di Iva agevolata dal 4% al 10%, da dichiarare tramite un’autocertificazione con cui si attesta, sotto la propria responsabilità, che si stanno effettuando alcuni interventi di ristrutturazione per cui si ha diritto di avere l’IVA agevolata.

    La detrazione per l’acquisto del box spetta sulle spese sostenute per la sua realizzazione, sempre che le stesse siano dimostrate da un’attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.

    Esempi di questi interventi sono il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; l’apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l’apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

    Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile detrarre anche quelle per la progettazione, le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.

    No. le spese di trasloco e custodia dei mobili, per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio, non possono essere detratte.

    I lavori di rifacimento degli intonaci del bagno di un’abitazione sono interventi di manutenzione ordinaria (articolo 3, comma 1, lettera a, del Dpr 380/2001) e non rientrano tra quelli agevolabili con il bonus ristrutturazioni. Se, invece, fanno parte di un intervento più ampio di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su una singola unità abitativa (comprendente per esempio l’abbattimento di vecchie mura divisorie e la realizzazione di nuove o lo spostamento dei servizi), questi lavori vengono assorbiti dall’intervento facente parte di una categoria complessivamente agevolabile.